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Aggiornamento
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Statuto
Articolo 1
E’ costituita una associazione denominata "Societa' Italiana di Nefrologia Pediatrica" con sede e domicilio legale nella citta' di ROMA in via Forli' 23.

Articolo 2
Scopi dell’associazione sono:
a – favorire il progresso degli studi clinici e sperimentali nella Nefrologia Pediatrica;
b – favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica;
c – promuovere ricerche in collaborazione tra gruppi italiani e stranieri;
d – favorire la formazione scientifica dei giovani ricercatori;
e – promuovere la diffusione delle conoscenze e l’insegnamento nel campo della Nefrologia Pediatrica (attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento e di specializzazione), nonche' favorire iniziative rivolte alla prevenzione e agli aspetti sociali delle malattia dell’apparato urinario in eta' pediatrica;
f – promuovere il riconoscimento della Nefrologia Pediatrica come disciplina a livello degli organi centrali competenti;
g – incentivare una fattiva collaborazione con le societa' nazionali, particolarmente con la Societa' Italiana di Nefrologia, e internazionali, interessati ai problemi della Nefrologia Pediatrica.
h – favorire la formazione continua del medico nel campo della nefrologia pediatrica promuovendo ed organizzando convegni, congressi, conferenze o corsi di qualsiasi tipologia anche con accreditamento in E.C.M., finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale
i - favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle societa' Medico Scientifiche (F.I.S.M.)
Al fine di attuare i propri scopi l’Associazione potra' realizzare tutte le attivita' strumentali, connesse, accessorie o comunque utili, collaborando anche con il Ministero della Salute, le Regioni, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, le altre societa' e organismi scientifici.
Ai sensi del Decreto Ministeriale della Salute del 31 Maggio 2004 sono espressamente escluse finalita' di tipo sindacale, ed e' vietato l’esercizio o la partecipazione ad attivita' imprenditoriali ad eccezione delle attivita' di formazione continua che potra' essere effettuata anche grazie al supporto operativo di strutture all’uopo organizzate. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.
La societa' e' apolitica, culturale e non a fine di lucro.

Articolo 3
Il patrimonio della societa' e' costituito dalle quote dei soci ordinari e da somme eventualmente devolute da Enti Pubblici o privati di qualsiasi titolo, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi del Decreto Ministro della Salute 31 Maggio 2004.
Il periodo amministrativo decorre dal giorno del Congresso Nazionale al giorno del successivo Congresso Nazionale

Articolo 4
La societa' si compone esclusivamente di membri attivi.
Possono essere ammessi alla Societa' i medici o i ricercatori che abbiano dimostrato interesse clinico o di ricerca nel campo della Nefrologia Pediatrica, senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro o personali, purche' in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per i soci l’esclusione dall’Associazione.
La domanda di ammissione, firmata individualmente, deve pervenire alla Segreteria della Societa' almeno tre mesi prima dell’Assemblea annuale e deve essere corredata da:
a – curriculum vitae (con particolare riferimento all’esperienza acquisita nel campo della Nefrologia Pediatrica);
b – elenco delle pubblicazioni riguardanti la Nefrologia Pediatrica e attinenti argomenti affini;
c – lettere di presentazione di due membri dell’Associazione.
Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo il quale le valuta ed esprime un giudizio di accettabilita' o di diniego. I nominativi degli aspiranti vengono infine sottoposti per la ratifica dell’Assemblea. L’Assemblea elegge i nuovi membri con la maggioranza di due terzi dei presenti. Le domande respinte non potranno essere ripresentate prima di due anni.

Articolo 5
Hanno diritto al voto e sono eleggibili per il Consiglio Direttivo tutti i Soci. Dovere dei Soci e' di pagare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea.

Articolo 6
I soci cessano di appartenere alla Societa' o per spontanea dimissione o perche' morosi da almeno tre anni. I Soci non in regola con le quote da piu' di due anni dovranno ricevere notifica della morosita' dalla Societa'.

Articolo 7
Sono organi della Societa':
a – l’Assemblea plenaria
b – il Consiglio Direttivo.

Articolo 8
L’Assemblea plenaria e' costituita da tutti i Soci.
Essa e' valida in prima convocazione se sono presenti almeno la meta' piu' uno dei soci presenti. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai Soci che siano in regola con il pagamento delle quote. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea plenaria ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:
a – nomina gli scrutatori per le operazioni di voto
b – elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo
c – discute e approva il bilancio e il rendiconto consuntivo
d – delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli iscritti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in occasione del Congresso Nazionale per l’approvazione del bilancio precedente e per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea puo' altresi' essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei membri della Societa'.
La convocazione, fatta dal Presidente, e' inviata almeno trenta giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo delle riunioni in prima e seconda convocazione. Al di fuori dei casi espressamente previsti dagli articoli 4, 12 e 13 del presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea e' presieduta dal Presidente della Societa' o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente.

Articolo 9
Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare le finalita' della Societa' secondo gli scopi indicati dall’Assemblea dei Soci; prevede sistemi di verifica del tipo e della qualita' delle attivita' svolte dall'Associazione.
Il Consiglio Direttivo e' composto da sei consiglieri e dal Presidente. I consiglieri sono eletti per un mandato di tre anni e non possono essere rieletti nei tre anni successivi.
A partire dal 2003 si istituisce la carica del "presidente eletto" che rimane tale per un anno e diventa Presidente effettivo per i successivi due anni.
Ogni anno vengono eletti 2 consiglieri ed ogni socio dispone di un voto. Il seggio elettorale sara' aperto durante il Congresso Nazionale.
Nel caso che un consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine demandato, gli succedera', acquisendone l’anzianita', il Socio che tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti.
Il CD elegge nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario.
La carica di Presidente non puo' essere ricoperta dallo stesso socio prima di sei anni dalla scadenza del suo precedente mandato.
Un consigliere uscente puo' essere eletto a Presidente nel mandato successivo
Le cariche sociali non prevedono alcuna forma di retribuzione.

Articolo 10
Il Congresso Nazionale avra' un ritmo annuale.
La sede e il Presidente del Congresso verranno designati dall’Assemblea. L’organizzazione del Congresso spettera' al Consiglio Direttivo e al presidente designato.

Articolo 11
Il Presidente rappresenta la Societa', presiede a tutte le riunioni della societa' e del Consiglio.
Puo' inoltre svolgere tutti gli altri compiti di cui sia investito dal Consiglio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo assiste se chiamato.
Il Segretario deve tenere i resoconti delle sedute della Societa', del Consiglio e di eventuali commissioni e assiste il Presidente nelle mansioni attinenti al suo ufficio. Egli puo' assumere inoltre qualsiasi altro compito che gli venga affidato dal Consiglio. Il Consiglio conferisce mandato ad idoneo professionista di gestire i fondi della Societa' secondo le direttive del Consiglio e preparare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 12
Gli emendamenti allo statuto debbono essere proposti per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea.
Il Consiglio comunichera' il testo degli emendamenti a tutti i soci almeno un mese prima dell’Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa.
L’approvazione di un emendamento richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e dei votanti.

Articolo 13
La Societa' puo' essere sciolta per decisione dell’Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti.
In tal caso l’Assemblea procede alla nomina di uno o piu' liquidatori e detta le norme per la liquidazione e devoluzione delle eventuali attivita'.

Addendum
I soci interessati a particolari argomenti o problemi clinici e di ricerca nell'ambito della nefrologia pediatrica possono costituire registri di patologie e gruppi di studio.Questi gruppi possono operare il collegamento con gruppi affini di altre societa' medico scientifiche.
L'istituzione e il regolamento dei registri e dei gruppi devono essere approvate dall'assemblea dei soci e non devono essere in contrasto con gli orientamenti generali della SINP.
Realizzato e gestito da Biomedia s.r.l.